La tela di Penelope del processo civile

La tela di Penelope del processo civile

Con l’intervento che segue di Stefano Recchioni, autorevole avvocato e professore ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, inauguriamo la rubrica Iuris tantum, uno spazio aperto e democratico che ha l’ambizione di affrontare il tema ampio della Giustizia, in un momento storico particolare che richiede riforme ed efficienza, razionalizzazione delle risorse e tutela dei diritti dei cittadini.

Il primo marzo scorso, come noto, è entrata in vigore – con alquanta risonanza anche fra i non tecnici – l’ennesima riforma della giurisdizione civile, ormai già nota (e tramandata ai posteri) a nome del precedente ministro di Giustizia, Marta Cartabia.

A differenza però degli interventi normativi che abbiamo visto succedersi negli ultimi trent’anni, il decreto legislativo n.149  del 2022, attuando la legge delega n.206 del 2021,    non si limita ad incidere, a mo’ di selettiva surgery su singoli snodi processuali, ma – come la c.d. novella del 1990 – ossia la legge 353 del 1990 – attua una profonda ristrutturazione di intere aree della giurisdizione civile:, investendo il processo ordinario di primo grado, il restyling (non solo nominativo) del precedente processo sommario di cognizione – ora giudizio “semplificato” – le impugnazioni ordinarie, il processo esecutivo, i  giudizi in materia familiare, la digitalizzazione del processo e via dicendo.

Più che di un cantiere sempre aperto, per ripetere nota metafora, pare essere di fronte ad una mai finita tela di Penelope, elaborata sì, ma disfatta subito dopo.

Secondo un comune rilievo, l’ennesimo intervento, appunto, demolitivo-ricostruttivo della giustizia civile è, sotto un primo importante profilo, connessa alle ben note esigenze del PNRR.

Come ciascuno può notare, in realtà, alla base di questa nuova guideline, si ravvisano le evidenti sedimentazioni  di quelle esigenze costantemente affermate da ormai tre decenni circa l’esigenza dell’efficientamento, della ragionevole durata dei processi, specie, civili,  della loro competitività  ecc.

Sotto un secondo, e più operativo profilo, invece, la riforma Cartabia avrebbe dovuto avere la funzione di armonizzare e riconsolidare la struttura del codice di rito che, nei suoi oltre ottanta anni di vigenza, è stato oggetto di moltissimi innesti protesici di dubbia efficacia.

Giorgio Costantino, in un suo recente scritto (Perché ancora riforme della giustizia? Questione Giustizia, La riforma della giustizia civile secondo la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, in www.  Fondazione forense firenze.it, 35) ricorda che nel codice di rito convivono le norme del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1984, del 1990, del 1995, del 1998, del 2001, del 2005, del 2006, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2014, del 2015, del 2016, del 2017, del 2019, del 2020 e del 2021.

E ciò limitandosi soltanto al codice, senza considerare la miriade di leggi speciali e la disciplina processuale sovranazionale nonché le innovazioni tecnologiche che hanno condotto al definitivo varo di quella e-justice, come la chiamano gli americani, con il definitivo  passaggio all’informatizzazione anche della giustizia e  con abbandono  della sua antica struttura analogica.

Ciò premesso, limitandomi ovviamente nella presente sede solo ad alcune veloci notazioni in generale  sul  nuovo impianto processuale, mi  pare in realtà che il semplice esame dei pur massicci interventi renda evidente che il progetto di generale consolidamento del codice del ‘40 sia ben lungi dall’essere stato raggiunto.

Anche il Legislatore del 2022 opera, come i suoi precedenti, asportando intere parti di fasi processuali – ad esempio la fase di trattazione della causa in primo grado – per poi sostituirle  integralmente con altre di nuovo conio o, ancor più marginalmente, eliminando singole  regole previgenti (si pensi alla soppressione della formula esecutiva ex art. 475  c.p.c.) oppure sostituendole (ad es. art.669 novies c.p.c.).

Certo,  il complesso e delicato ambito delle controversie  relative allo stato delle persone, dei minori e delle famiglie è oggetto di totale rivisitazione,  scritturazione e ricomposizione (v. il nuovo art.473 bis cpc, composto da ben 71 articoli);  ma ciò a scapito di un’altra, sempre più sentita esigenza, invece  ignorata dalla recente riforma, idest la semplificazione e  razionalizzazione dei molti riti che continuano a comporre  la giustizia civile come un caleidoscopio (nonostante il noto tentativo di semplificazione del d.gls. 150  del 2011); nel superfetato articolo 473 bis cpc.

Nel (sempre più “puntellato”) – codice  viene infatti innestato, nel libro secondo, un nuovo specifico titolo (IV- bis) introduttivo, appunto, dell’ennesimo ulteriore schema procedurale peraltro a sua volta non onnicomprensivo, perché escludente, ad esempio, i procedimenti  volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età (art.473 bis cpc).

D’altronde,  il nuovo intervento normativo non si limita ad una armonizzazione delle “protesi” inserite medio  tempore nel tessuto codicistico, ma riformula non marginalmente gli istituti  confermati; mi riferisco, soprattutto, al rinnovato schema  del processo “semplificato” di cognizione, alternativo (sempre, a mio parere) al processo ordinario di cognizione, sul quale il nuovo Legislatore introduce nuove regole, divergenti da quelle precedenti o, cosa più impegnativa,  dalle soluzioni esegetiche che alquanta fatica si erano andate consolidando sui precedenti  testi degli artt.702 bis e 702 ter c.p.c.

Dove, peraltro, appare in tutta la sua evidenza il “disfacimento della tela” è, sotto un primo profilo, quanto alla ricordata nuova fase della trattazione nel processo di cognizione ordinario di primo  grado.

Senza indulgere in tecnicismi procedurali, mi limito a rilevare l’opinabilità della totale riscrittura – della fase introduttiva del processo di cognizione sotto due profili.

In primo luogo, se l’obiettivo di tale intervento è quello di imprimere una qualche, seria accelerazione alla durata (media) del processo di primo grado, non credo servano particolari capacità divinatorie per preconizzare che l’auspicio della velocizzazione del processo, mediante la sola soppressione delle due udienze iniziali  (ossia quella di trattazione del vecchio art.183 c.p.c. e quella  di ammissione dei mezzi di prova ex art.184 c.p.c., infatti  abrogato)  sarà mero flatus vocis.

Rinviando a più distese riflessioni svolte altrove, infatti, a mio parere, ben poco cambia per l’avvocatura – notoriamente agile nell’adattarsi alle ginnastiche processuali che gli vengono imposte, ormai quasi ossessivamente, da molti decenni – in questo schema di inversione dell’ordine dello  scambio degli atti difensivi.

Il peso maggiore della riforma graverà, invece,  sul giudice assegnatario della causa  il quale, dopo il serrato cambio di atti difensivi delle parti, dovrà – negli auspici della riforma – aver già provveduto, in anticipo rispetto al primo incontro delle parti, nella nuova prima udienza alla soluzione di tutte le possibili e complesse questioni processuali che possano impedire il regolare corso del processo verso la sentenza  di merito, quindi procedere illico et immediate all’adozione dei provvedimenti relativi all’ammissione delle prove ovvero alle alternative di cui all’art.187 c.p.c.

Temo, però che questa accelerazione  basata sulla colmatura  dello iato temporale che va dall’avvio della causa alla, appunto, nuova prima udienza, sarà di ben rara applicazione. Con l’inesorabile conseguenza di una, nuova e pretoria, duplicazione della prima udienza (ovviamente non sanzionabile), che sarà cioè rinviata per poter consentire al giudice , nella prima, di porre in essere o perfezionare gli adempimenti ora previsti dal nuovo art.171 bis c.p.c. , nella seconda,  di pronunciare i provvedimenti di cui agli artt.183 terzo comma , 187 o 188 c.p.c.

Sicché, cacciata dalla porta, la dicotomia udienza di trattazione – udienza di ammissione delle prove rientrerà  dalla  “finestra”, con buona pace dell’effetto acceleratorio-semplificatorio  auspicato  dal Legislatore e  perno della riforma della fase di trattazione della causa.

La verità, come denuncia da decenni specie la dottrina del processo, è che invero pensare di abbreviare la durata media del processo di primo grado, soltanto comprimendo le fasi del processo senza apportare serie risorse e radicali innovazioni quanto all’organico   dell’apparato giurisdizionale è e rimarrà mero flatus vocis.

In secondo e conclusivo luogo, ho la sensazione che una parte di rilievo della decomposizione della tela processuale deriverà dalla recezione, nel tessuto codicistico, della prassi,  avviata notoriamente a causa della pandemia Covid 19, della trattazione scritta delle udienze al posto della presenza fisica dei difensori  (e/o delle parti) dianzi al giudice.

Non v’è agio qui, per tornare sulla classica tematica chiovendiana della necessaria oralità del processo e del suo rapporto con il principio di “scritturazione”.

Mi limito  dunque a notare come, ammesso e non concesso che sostituzione di una audientia orale (non ultimo, cioè, rispettosa della matrice  etimologica che viene, ovviamente da audire, e non certo da scribere et legere) con una cartacea sia ancora rispettosa del canone dell’oralità (come continua a prevedere, ormai quasi canzonatoriamente, l’art.180 c.p.c.: “la forma della trattazione è orale”),  siamo dentro  una rivoluzione , mi pare, anche  “antropologica” del processo di cognizione di primo grado  e comunque di radicale  rimeditazione di antiche e consolidatissime prassi, anche quando al modo di svolgere l’attività di patrocinio, conseguenti alla necessità (ieri) della presenza  sempre dei difensori in udienza, del connesso (sempre fecondo) interplay orale fra di loro e con il giudice istruttore.

Il tutto amplificato dalla ormai irreversibile digitalizzazione del processo, con drastica rarefazione anche delle occasioni  di contatto fra le parti, i loro difensori e le cancellerie giudiziali.

Naturalmente, ciò fino al prossimo e scontato disfacimento della tela.


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