Polizia locale, il gioco delle tre carte tra Regione e Comune dell’Aquila

Polizia locale, il gioco delle tre carte tra Regione e Comune dell’Aquila
06 Ott 2025

Il comportamento omissivo del Comune ha lasciato L’Aquila senza comandante per sette anni. Ora che è stato individuato, restano forti perplessità sulla procedura: è legittimo l’atto di nomina del sindaco?

di Marianna Gianforte

Dopo sette anni di mancata nomina di un comandante della polizia locale nel capoluogo della Regione Abruzzo, l’alleanza Comune-Regione ha partorito una legge stravagante. A guidare i vigili urbani sarà un architetto, Marco Marrocco, dirigente comunale, nominato giovedì 25 settembre con il decreto n. 57. È l’epilogo di un nuovo guazzabuglio vissuto tutto tra le mura della municipalità e reso possibile grazie alla “manina” tesa dalla Regione Abruzzo.

Nella vicenda della nomina del comandante della polizia municipale il sindaco ha voluto esercitare una certa forma di potere, che deve averlo affascinato in modo particolare, al punto da aver trascinato il Comune in una lunga “querelle” giudiziaria che lo ha visto sempre soccombente e condannato alle spese di giudizio pur di non rispettare quello che la legge impone di fare.

È indubbio che un sindaco abbia nelle sue mani un “potere”, che, però, non è mai al di sopra delle norme, non esiste per soddisfare le “paturnie individuali”; non è esercitato per prendersi beffa degli altri poteri: in democrazia un organo di governo esercita il “potere” solo, soltanto e unicamente per soddisfare il bene comune e in modo imparziale. In democrazia il “potere” non è assoluto, ma si bilancia con altri poteri.

Invece L’Aquila – che dopo il sisma ha visto stravolgere le sue periferie e allargare il tessuto urbano, con la diffusione di nuovi reati e abusivismi prima sostanzialmente inesistenti, e che avrebbe bisogno della gestione efficiente e inappuntabile della sua polizia comunale – da anni assiste a una pantomima su una vicenda in cui il “potere” politico doveva assicurare il governo di un corpo di polizia ben lontano dalle grinfie della politica  e dai condizionamenti che minano l’imparzialità sino a dubitare sulla sua effettiva autonomia.

Un rotolare verso il basso a cui si è accodato anche il Consiglio regionale con l’ultima modifica alla legge regionale 20/11/2013 n. 42, piegandosi al capriccio del potere governante in città.

Come si sa, il Consiglio regionale ha potere legiferante, che è connaturato ad assicurare una corretta vita sociale. Nella Grecia antica, il nómos rappresentava la legge come tentativo di vivere in modo giusto e pacifico, espressione della polis (città-stato). Il principio era cercare di garantire la solidarietà e la giustizia (Dike) tra le comunità. Questo è il compito di un organo che ha poteri di emettere norme cogenti sulla vita delle persone e del funzionamento della pubblica amministrazione.

In sede di discussione dell’assestamento di bilancio la Regione Abruzzo ha voluto agire in senso diverso, approvando un emendamento presentato notte tempo dai consiglieri Massimo Verrecchia (Fdi), Carla Mannetti (Lega) e Marianna Scoccia (Noi moderati) di modifica alla legge 42/2013, che nulla aveva a che vedere con l’argomento in discussione (assestamento del bilancio di previsione) ma che serviva, forse, unicamente al sindaco dell’Aquila per il suo puntiglio.

Il testo dell’emendamento approvato (“Modifica alla Lr 20/11/2013 n° 42 e smi”, http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2025/lr25024/Art_12.asp): Dopo il comma 7 dell’art.5 è inserito il seguente: 7 bis – Nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l’incarico di Comandante ad altro dirigente dell’ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante mediante lo strumento dello scavalco condiviso”.

Al comma 2 dell’articolo 7: “Prima delle parole ‘Gli addetti’ sono inserite le seguenti ‘Fatto salvo quanto previsto al comma 7 bis dell’art. 5 per il caso di conferimento ad interim dell’incarico dirigenziale’.

Ecco quindi confezionato l’uovo di Colombo per la querelle cittadina di stanza a palazzo Margherita, una norma ad personam, come è stata definita da più parti politiche e associazioni sindacali del settore di polizia locale. E infatti con il decreto n.57 del 25 settembre 2025 il sindaco ha nominato Marrocco alla guida del corpo di polizia locale del Comune dell’Aquila. Un cedimento della dignità dell’assemblea del Consiglio regionale a cui il presidente Lorenzo Sospiri, che dovrebbe esserne il garante, dapprima non ha saputo (o non ha voluto) opporsi nel contesto dell’approvazione della norma, salvo poi fare dichiarazioni remissive sulla vicenda.

Ma è davvero tutto risolto?

A ben vedere i dubbi sono molteplici e legittimi, perché il Tar nel luglio scorso ha commissariato il sindaco: entro 30 giorni il primo cittadino avrebbe dovuto nominare il comandante nel rispetto e nel rigore della legge regionale e nazionale. Passaggio che, decorso tale termine, avrebbe dovuto fare il prefetto, in qualità di commissario. Niente di tutto ciò: il 25 settembre è stato il sindaco a nominare il dirigente comunale, ben oltre i 30 giorni stabiliti dal Tar, sebbene allo scadere di tale termine toccasse al prefetto procedere: il commissariamento, infatti, non è mai stato revocato. Come ha scritto in una nota l’ex comandante della polizia locale aquilana Ernesto Grippo: “Prefetto non pervenuto”. Nel silenzio generale il sindaco, aggrappandosi alla ciambella di salvataggio lanciata dal Consiglio regionale, si è affrettato a effettuare una nomina di suo piacimento, nonostante lo spirare dei 30 giorni e nonostante il Tar lo avesse esautorato. Dunque, ci domandiamo: quell’atto è legittimo, oppure è nullo (o annullabile) non avendo il sindaco il potere di nominare?

I dubbi chiamano dubbi: davvero la “norma ciambella” regionale è stata applicata nel modo corretto?

  • I forti dubbi sulla effettiva applicabilità della norma regionale 

Un passaggio dell’emendamento dà adito a forti dubbi sulla correttezza della sua applicazione, laddove viene scritto che la nomina è possibile “in caso di vacanza del posto di comandante”; questo passaggio, a voler essere comprensivi, lascerebbe intendere che la norma cura i casi di assenza improvvisa del comandante, ad esempio perché vincitore di concorso in un altro ente, o per dimissioni o anche per malattia: per evitare vuoti temporanei e limitati nel tempo, si può procedere alla nomina di un comandante. Anche l’interim citato dalla norma emendata non può essere inteso come una sostituzione degli obblighi di possesso dei requisiti, come stabilisce la sovraordinata legge nazionale n. 65/1986. Insomma, il gioco delle tre carte tra la figura del comandante e il ruolo di dirigente non regge, poiché i commi 1 e 2 dell’articolo 5, non modificato dall’emendamento-ciambella, indica chiaramente i requisiti per il ruolo e funzioni di comandante; i commi 6 e 7 stabiliscono come procedere in caso di vacanza del comandante.

Nel caso del Comune dell’Aquila la norma, inoltre, sembrerebbe addirittura inapplicabile per due ragioni:

La legge non dispone che per l’avvenire” è la frase chiave dell’articolo 11 delle preleggi al codice civile italiano, che sancisce il principio di irretroattività della legge, affermando che le norme giuridiche si applicano soltanto ai fatti e alle situazioni che si verifichino dopo la loro entrata in vigore, e non a quelle passate, a meno che non sia espresso. Nel caso dell’Aquila, il procedimento era aperto per effetto della sentenza del Tar, che imponeva la nomina di un soggetto con i requisiti della legge regionale e nazionale: diversamente, il compito di provvedere alla nomina sarebbe toccato al prefetto-commissario.

Infatti:

non siamo in presenza di una “vacanza del posto di comandante” per un fatto improvviso che avrebbe lasciato scoperto il ruolo dirigenziale. Al contrario si tratta di un comportamento omissivo perpetuato nel tempo, poiché il Comune avrebbe dovuto procedere alla nomina già da sette anni: non averlo fatto, unitamente alla pratica dilatoria attuata di volta in volta, ha comportato la soccombenza del Comune sia di fronte al Tar (quattro volte) sia di fronte al Consiglio di Stato (due volte); l’ultima sentenza del Tar di luglio, oltre che condannare nuovamente il Comune, ne ha anche disposto il commissariamento.

Ora, la stucchevole vicenda si arricchisce di un ulteriore, discutibile, capitolo che coinvolge anche il Consiglio regionale, che ha rivisto una propria legge con un atto di accondiscendenza alla volontà di un sindaco.

Netto, sull’intera vicenda, è stato Grippo, oggi comandante della polizia locale di Roseto degli Abruzzi:

In questa triste vicenda risulta incomprensibile il silenzio della prefettura del capoluogo, che lo scorso anno aveva subìto la nomina illegittima della comandante marchigiana avvenuta mentre il prefetto doveva provvedere su ordine del Tar a nominare un comandante legittimo, stucchevole inerzia replicata nei trenta giorni dati dal Tar lo scorso mese di luglio per procedere alla nomina del Comandante. In entrambi i casi. Prefettura non pervenuta.” (https://lanuovapescara.com/opinioni/allaquila-si-puo-larchitetto-diventa-comandante-della-polizia-locale/

Come finirà?

La vicenda, già seguita da sindacati e procure, s’intreccia ora con l’attesa per l’udienza del Tar Abruzzo fissata al 3 dicembre, in cui verrà discusso proprio l’emendamento che ha permesso la nomina. A meno che il Consiglio regionale, come ha dichiarato il presidente Sospiri, non voglia, in autotutela, rivedere la propria posizione riportandola in un alveo più consono all’istituzione regionale.


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