Il processo universale

Il processo universale

Nuovo appuntamento per la nostra rubrica Iuris tantum, pensata come uno spazio aperto e democratico che ha l’ambizione di affrontare il tema ampio della Giustizia, in una fase storica che richiede riforme ed efficienza, razionalizzazione delle risorse e tutela dei cittadini. L’articolo che segue è di Gian Luca Totani, Co-Responsabile dell’Osservatorio Informatizzazione del processo penale dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Un intervento prezioso, che invita alla riflessione intorno alla dicotomia garantismo/giustizialismo.

In una celebre gaffe pronunciata durante un intervento istituzionale, l’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede disse che, secondo i suoi studi universitari, “il percorso della Giustizia inizia con le indagini, prosegue con il processo e si conclude con la condanna”. Si trattava all’evidenza di un lapsus che però metteva in luce quanto sia sgradito ai più l’esito assolutorio nei processi penali. Da anni il pubblico è abituato a conoscere le vicende processuali esclusivamente attraverso le narrazioni che filtrano, in maniera più o meno corretta, dagli atti di indagine. Li conosce – o crede di conoscerli – approfonditamente perché ascolta brani di intercettazioni, legge le conclusioni di consulenze redatte da “autorevoli” professionisti, ha a disposizioni verbali di interrogatori. Sa tutto di DNA, conosce in dettaglio l’orografia dei territori, valuta la qualità delle dichiarazioni dei pentiti.

E’, però, quello che gli viene messo a disposizione un bagaglio informativo mono orientato nel senso dell’accusa. Ed è – anche – per questo motivo che al momento della sentenza siamo sempre più sovente costretti ad assistere a scene di deplorevole contestazione nei confronti di chi si permette di pronunciare un’assoluzione o, addirittura, di comminare una pena ritenuta non congrua. Sono i mezzi di informazione ad alimentare questo modo di comunicare le vicende giudiziarie, spostando ogni volta l’asticella un pochino più in avanti, ma è certamente la politica ad avere un ruolo centrale in quella che appare una progressiva ed inarrestabile mutazione genetica del processo penale.

Norme manifesto (spazzacorrotti), promesse di pene eterne (ergastolo della patente), ossimori accattivanti (certezza della pena), slogan d’appeal (chi sbaglia paga), nuove fattispecie di reato create per decreto a seguito di qualche episodio di cronaca (i rave, l’omicidio nautico), un post sui social di solidarietà alle vittime di qualche tragedia solleticano la pancia del popolo ed assicurano effimeri bagagli di consenso ma deturpano in maniera sempre più definitiva il sistema penale sostanziale e processuale.

Assistiamo così alla trasformazione del processo penale da luogo dell’esercizio della pretesa punitiva e rieducativa dello Stato nei confronti di cittadini accusati di aver infranto le regole del vivere comune a sede del privato ristoro per coloro che da quelle azioni hanno subito un danno, anche irreparabile, come la perdita di un congiunto. Creazione di nuovi reati, specificazione di ulteriori aggravanti, aumento indiscriminato delle pene, accesso sempre più irto di ostacoli alle misure alternative alla detenzione sono i paradigmi attraverso i quali si afferma quello che correttamente è stato definito il sistema del “diritto penale totale”.

A questa situazione si associa, poi, il sempre crescente fastidio per la figura del difensore degli imputati che nell’immaginario collettivo è ora complice, ora fiancheggiatore, ora cacciatore di cavilli utili a farla fare franca a personaggi indegni di tutela giuridica alcuna ma ricchi abbastanza per permettersi una difesa adeguata. Il processo, insomma, muta la sua funzione per diventare essenzialmente vittimocentrico. In tale contesto si affaccia nel nostro sistema, in virtù della cd. Riforma Cartabia, l’istituto della “giustizia riparativa”.

Sviluppatasi in realtà quali quelle anglosassoni in cui effettivamente il ruolo della vittima è estremamente marginale, la restorative justice si propone di riconciliare – attraverso un percorso che nasce e cresce su base esclusivamente volontaria – il (presunto) colpevole, la vittima e l’intera comunità civile con l’assistenza di una figura terza ed imparziale che media tra le parti. Si tratta indubbiamente un’alternativa interessante ma ancora tutta da studiare e che, però, conosce quali sono i seri ostacoli che incontrerà, nella realtà italiana, nella sua corretta attuazione ed applicazione.

In primo luogo, la necessità di coniugare in forma costituzionalmente adeguata la figura dell’autore che, ancor più facilmente di quanto già non accada, potrebbe trasformarsi da “presunto innocente” a “sicuro colpevole”, nonostante la sua partecipazione al programma debba avvenire in maniera spontanea e non “spintanea” (ovvero senza pressioni relative al diverso corso che potrebbe avere il processo “tradizionale”, ove celebrato).

In secondo luogo, l’ancora non completa metabolizzazione da parte dei protagonisti del processo del sistema accusatorio che anzi si trova a dover resistere a costanti e sempre più massicci rigurgiti inquisitori. Ancora, la necessità di formare adeguatamente i mediatori. Infine, e qui si torna al punto di partenza, l’urgenza di una intensa opera di pedagogia giuridica e costituzionale nei confronti di chi non è operatore del settore e, magari abituato a vivere male il processo degli altri da dietro lo schermo di un computer o davanti a quello di un televisore, potrebbe vivere ancora peggio il proprio. Sia da reo che da vittima.

Insomma, la giustizia ripartiva non deve essere vista né – da un lato – come espediente per fuggire dal processo per chi subisce un’accusa né -dall’altro- come sistema per privatizzare ulteriormente le istanze di giustizia (per non dire di vendetta) di chi è rimasto vittima di un reato. Attenzione, quindi, a non snaturare un’opportunità piegandola a fini diversi da quelli per cui è stata creata. Diversamente proseguiremo il percorso verso il Processo Universale, al termine del quale un novello Noè sarà costretto ad imbarcare, su di un’arca fatta a mo’ di carcere, due esemplari per ogni tipo di delinquente.

Non tanto per preservare le specie quanto per cercare, finalmente, di processarle secondo le regole e, in caso di condanna, retribuirle con la giusta pena e che questa serva anche alla loro rieducazione.

 

 


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