“E’ notizia di ieri che il TAR ha accolto il ricorso proposto da residenti del centro storico dichiarando illeggittima l’ordinanza sindacale n 80/2023 le cui deroghe con essa disposte non sarebbe contemplate né dal Regolamento comunale di Polizia Urbana né dalla disciplina di settore, peraltro contrastando le stesse “con le prescrizioni dettate dalla DGR 770/2011 ai fini del rilascio delle autorizzazioni (appunto)in deroga per spettacoli a carattere temporaneo, per difetto di istruttoria”.
Non a caso, in tempi non sospetti, il gruppo di “IL PASSO POSSIBILE” aveva fatto presente questa pericolosa situazione di non tutela generalizzata di chi vive il centro storico, persino presentandoci dinanzi all’ex Prefetto Torraco, unitamente all’intera minoranza, per chiedere un intervento che fosse utile a contemperare realmente gli interessi di tutti indistintamente, quindi esercenti, residenti, cittadini, turisti, e non di pochi, proprio per evitare che qualcuno, sentendosi non difeso ed anzi vessato dalla forzatura evidente da parte dell’Amministrazione di protrarre gli spettacoli oltre i limiti imposti, sia orari che sonori, arrivasse ad agire giudizialmente per vedersi riconosciuta la tutela dei propri diritti. E tanto è capitato!”
Così intervengono in una nota i Consiglieri comunali di “IL PASSO POSSIBILE” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Massimo Scimia e Alessandro Tomassoni.
“Lo abbiamo fatto sempre nella convinzione, ed oggi lo si può dire a gran voce, che la difficile convivenza tra locali della movida e residenti fosse frutto soltanto di una mancanza d’intervento, risoluto e risolutivo, dell’Amministrazione, e l’unica conseguenza (scellerata ) è stata quella di mettere gli uni contro gli altri, e questo è il risultato !
Una sentenza che certifica che quel potere derogatorio attuato più volte dal Sindaco con l’emanazione di ordinanze illeggittime in palese violazione di quei precisi dettati normativi in materia ( tant’è! ) basati sul precipuo interesse di tutelare l’intera a comunità amministrata, non si è mai giustificato con quei presupposti di contingibilità e urgenza tali da consentirne e giustificarne la decisione di intervento oltre il connotato di ordinarietà…
E’ chiaro ai più che, senza questi requisiti, cioè se si prescindesse dalla chiara urgenza e dalla contingibilità di intervenire, il legislatore attribuirebbe all’autorità amministrativa un potere assolutamente indeterminato, lasciando una totale libertà di intervento al soggetto investito della funzione, in questo caso il Sindaco: il vulnus è proprio questo!
L’utilizzo distorto delle Ordinanze sindacali è nell’averlo inteso e attuato come strumento regolativo a proprio piacimento e d’intervento in palese contraddizione con la loro natura “extra ordinem” e senza le richieste motivazioni, andando consapevolmente a normare ciò che è già normato, con l’unico risultato di creare pericolose sovrapposizioni e sfasamenti tra le prescrizioni contenute nei dispositivi locali già in essere (regolamento comunale e regolamento di polizia urbana che prevede e fissa in maniera chiara il limite delle manifestazioni alle ore 24 per lo svolgimento delle manifestazioni musicali) e, non ultimi, fra norme statali e locali (legge quadro su inquinamento acustico e su contenimento e riduzione del rumore ).
Tutto ciò è evidente, non lo dice “l’opposizione che strumentalizza”, lo dicono i Giudici con sentenze chiare, precise, cristalline: a fronte dell’ennesima soccombenza in giudizio, l’Amministrazione di centro destra, evidentemente sfortunata in questo ambito, intenderà ancora una volta eluderla e far finta di nulla come già accaduto per le vicende inerenti le prescrizioni sull’utilizzo della Funivia o dell’illeggittimità della nomina di un comandante di Polizia Municipale sine titulo o della restituzione del CAS per prescrizione dell’azione di recupero?”
Dinanzi a questa reiterata e irresponsabile inottemperanza nei vari giudicati le conseguenze politiche e amministrative parrebbero fin troppo evidenti, ma lasciamo ai cittadini, è proprio il caso di dirlo, “l’ardua sentenza”.
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